mercoledì 7 agosto 2019

Compilazione quadro RW e RT per i bitcoin e le criptovalute

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Dal punto di vista pratico, per poter compilare il quadro RW e il quadro RT della dichiarazione dei redditi si deve considerare che di norma il detentore di criptovalute intrattiene rapporti, in diverse valute, presso più piattaforme informatiche. Le “finzioni” in RW Dovendo quindi assimilare la valuta virtuale a una valuta a corso legale, si ritiene sia necessario procedere ad alcune “finzioni”: considerare ciascuna piattaforma come se si trattasse di una banca e ciascun conto valutario (“criptovalutario”) come se fosse un deposito o conto corrente (benché - come ricordato nella pagina precedente - non sia soggetto all’Ivafe di 34,20 euro).

Accadrà pertanto che per ciascuna valuta virtuale presente su una singola piattaforma verrà indicato: ? come valore iniziale il valore della giacenza della valuta stessa all’inizio del periodo di imposta ovvero all’inizio del periodo di detenzione (colonna 7); ? come valore finale (colonna 8) il valore medio di giacenza di tutte le valute virtuali detenute presso la stessa piattaforma. Come si è precisato nella pagina precedente, non dovrà essere compilato il codice dello Stato estero, in quanto il wallet provider si limita a fornire uno strumento (un software o un supporto elettronico) idoneo a consentire all’utente di conservare e trasferire la propria valuta virtuale, a volte fornendo un servizio di rendicontazione, ma non riceve la valuta in consegna, né assume alcuna responsabilità riguardo alla sua custodia.

Redditi e imposte 

Per quanto riguarda i quadri reddituali della dichiarazione, si osserva che sia le cessioni a termine, sia quelle a pronti (con scambio immediato di una valuta contro una valuta differente) , possono generare plusvalenze nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Testo unico: riferimento normativo che considera imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere, non solo se cedute a termine, ma anche quando siano «rivenienti da depositi o conti correnti» per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, se la valuta ceduta deriva da prelievi da portafogli elettronici (wallet). La giacenza deve essere calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o in mancanza su siti similari.

Non è chiaro quale sia il cambio da utilizzare nel caso in cui la valuta virtuale non esista alla data del 1° gennaio. Una soluzione potrebbe essere quella di indicare il primo cambio disponibile dell’anno. La plusvalenza deve essere poi indicata nel quadro RT del modello Redditi. Per l’identificazione delle cessioni avvenute e il conseguente calcolo della plusvalenza si utilizza il metodo «Lifo», cioé Last In First Out: quindi l’ultimo acquisto è quello che si presume ceduto per primo. Le eventuali plusvalenze tra importo pagato all’acquisto della criptovaluta e quanto incassato alla cessione devono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 26 per cento. In merito al costo di acquisto, deve essere individuato nell’importo del bonifico effettuato sulla piattaforma per acquistare le criptovalute.

Fonti:

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